Il padre deve contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne studente universitario fuorisede
Un uomo veniva citato in giudizio dall’ex coniuge per essere sentito condannato al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti il canone di locazione dell’alloggio universitario, le spese per un soggiorno di studio all’estero, le spese mediche e la retta di un corso di equitazione. L’uomo resisteva alla domanda sostenendo che si trattava di spese non concordate preventivamente e, comunque, non comprese tra quelle straordinarie. Successivamente il Tribunale competente accoglieva la domanda ma parzialmente, condannando l’uomo al pagamento di una somma, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la locazione dell’alloggio universitario e la retta del corso di equitazione. A seguito di impugnazione della decisione, la Corte di appello rigettava le domande del padre-appellante dopo aver premesso che per spese straordinarie devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e dopo aver precisato che l’effettuazione delle stesse non richiede la previa informazione o concertazione.