ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DELLA MADRE LAVORATRICE IN IPOTESI DI FALLIMENTO DELL’AZIENDA.

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La Corte di Cassazione ha stabilito con ordinanza n. 35527/2023 che è illegittimo il licenziamento comunicato alla madre lavoratrice a seguito della dichiarazione di fallimento dell’azienda poco dopo il rientro dal periodo di congedo di maternità obbligatorio e, comunque, entro l’anno dalla nascita del figlio.

I giudici, rigettando il ricorso proposto dall’azienda, hanno dato una lettura più rigorosa del concetto di “cessazione dell’attività” contenuto nell’art. 54 co.3 lett. b) del T.U. Maternità, intendendo lo stesso quale esclusione di ogni possibilità che comporti la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga, avvalorando pertanto il profilo sostanziale e non formale del fenomeno “cessazione”.

Pertanto, nel caso in esame, hanno evidenziato che “la questione dirimente riguarda la verifica se, in ipotesi di una impresa, in cui l’esercizio provvisorio non sia stato disposto né con la sentenza dichiarativa di fallimento, né successivamente autorizzato dal giudice delegato, l’azienda possa o meno considerarsi cessata ai fini dell’operatività della deroga al divieto di licenziamento”.

Alla luce dell’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale dell’art. 54, sono previsti limiti precisi e circoscritti per la deroga al generale divieto di licenziamento

“in considerazione del fatto che l’estinzione del rapporto si presenta come evento straordinario o necessitato e che tale deroga non può essere interpretata in senso estensivo”

Ne consegue che il licenziamento intimato alla lavoratrice, nella fattispecie, non risponde ai principi richiamati e viene quindi giudicato illegittimo.

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